Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (442.310)
Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (442.310)
Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (del 16 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 11 marzo 1966 n. 1353 del Consiglio di Stato e l’art. 3 cpv. 2 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, d e c r e t a : Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca). Art. 2 1 La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso: a) b) c) Art. 3 1 La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva designata dal Consiglio di Stato.
2 Art. 4 3 Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo con la politica museale del Cantone. Art. 5
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1 La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare: a) b) c) d) e) f)
2 La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).
3 La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato. Art. 6
1 Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.
2 Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
3 Le altre spese sono assunte dal Cantone.
1 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
2 Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
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Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
4 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
4 Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui Art. 7 5 La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita: a) b) c) d) Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 564.
5 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.