Regolamento sulla mediazione penale minorile (314.150)
Regolamento sulla mediazione penale minorile (314.150)
Regolamento sulla mediazione penale minorile
Regolamento sulla mediazione penale minorile (del 23 gennaio 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 11 della legge 24 giugno 2010 sull’organizzazione delle autorità penali minorili, 1 d e c r e t a : I. Disposizioni generali
Definizione
Art. 1
2 La mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il Magistrato dei minorenni o il Tribunale dei minorenni incarica un’organizzazione o una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più danneggiati e uno o più minorenni imputati per fatti suscettibili di costituire un’infrazione penale.
Organi della mediazione
Art. 2
La mediazione viene effettuata da uno o più mediatori incaricati allo scopo dall’autorità competente. II. Mediatori
Qualifiche personali
Art. 3
1 Il mediatore deve avere i seguenti requisiti personali: a) b) c) d) e)
1bis A seconda della specificità del caso e nell’interesse del minore imputato, la scelta del mediatore può essere orientata ampliando i requisiti di cui al capoverso 1. 3
2 Per poter svolgere l’attività di mediatori penali, i mediatori devono presentare al Magistrato dei minorenni un’autocertificazione attestante l’adempimento dei requisiti di cui al cpv. 1 allegando la relativa documentazione; resta riservata per il Magistrato dei minorenni la facoltà di richiedere i documenti originali.
3 I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione. 4
Retribuzione
Art. 4
La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato. L’indennità dei mediatori viene calcolata conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati, ritenuta un’indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici. III. Rapporti con la giurisdizione penale minorile
1 Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.
2 Art. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010,
440.
3
Cpv. introdotto dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.
4 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.
Principio
Art. 5
La mediazione può essere avviata dall’autorità competente ad ogni stadio della procedura, sia durante l’istruzione, durante la fase del giudizio come pure nell’ambito dell’esecuzione della decisione.
Criteri della mediazione
Art. 6
1 L’autorità competente può ricorrere alla mediazione quando sono adempiute le condizioni previste dalla legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009.
5
2 In casi particolari l’autorità competente, prima di ricorrere alla mediazione, può chiedere l’avviso del mediatore.
Informazione alle parti
Art. 7
Quando l’autorità competente ravvisa che può essere dato avvio alla mediazione, informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e sulla portata della mediazione come pure sulle conseguenze possibili della loro decisione in relazione al procedimento penale.
Sospensione del procedimento
a favore della mediazione
Art. 8
1 L’autorità competente, verificati i requisiti, decreta la sospensione dell’azione penale, designa il mediatore e stabilisce le modalità dell’esecuzione, segnatamente la scadenza, la durata e il luogo, tenendo conto della fattispecie, in particolare della natura dell’infrazione e della situazione personale delle parti.
2 La mediazione inizia formalmente con la trasmissione al mediatore degli atti rilevanti ai fini del procedimento penale. IV. Procedura di mediazione
Principi
Art. 9
1 Il mediatore rispetta la dignità delle parti, vigila affinché le stesse agiscano con rispetto reciproco e tiene conto della loro vulnerabilità. Egli conduce la mediazione in modo efficace e ad un ritmo confacente alle parti.
6
2 La mediazione si svolge in un luogo confortevole, indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile.
3 La mediazione può essere promossa una sola volta nell’ambito del medesimo procedimento penale.
Svolgimento della mediazione
Art. 10
1 La mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni al conflitto, di principio tramite incontri tra le parti.
2 Gli incontri sono riservati e non aperti al pubblico.
3 In ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la mediazione. Il mediatore ne deve essere informato senza indugio per iscritto o nel corso di un incontro organizzato.
4 Parimenti il mediatore può per motivi validi interrompere la mediazione in ogni momento, segnatamente quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti.
Garanzie per le parti
Art. 11
1 In materia di mediazione le parti hanno gli stessi diritti loro garantiti dalle leggi di procedura.
2 Il mediatore designato accetta l’incarico dall’autorità competente se può garantire l’imparzialità. In caso contrario si astiene dalla mediazione e chiede la designazione di un altro mediatore.
3 Le parti hanno la facoltà di chiedere per fondati motivi la sostituzione del mediatore designato.
4 Il mediatore è tenuto al segreto su quanto è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e sugli incontri che ha eseguito, cui ha partecipato o assistito.
5 L’incarto costituito dal mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro.
5 Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010,
440.
6 Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.
Esito della mediazione e esecuzione dell’accordo
1 parti e, se del caso, dai loro rappresentanti legali.
2 In caso contrario il mediatore ne constaterà il mancato accordo.
3 Le parti sono responsabili dell’esecuzione dell’accordo che hanno concluso.
Fine della mediazione
Art. 13
1 Il mediatore dà immediata comunicazione all’autorità competente del risultato della mediazione mediante la trasmissione dell’accordo raggiunto dalle parti.
2 Se la mediazione ha avuto esito negativo, il mediatore trasmette la constatazione dell’interruzione della mediazione.
3 Con il consenso delle parti il mediatore trasmette un rapporto sullo svolgimento della mediazione, precedentemente approvato da queste ultime.
Conseguenze sulla procedura penale
Art. 14
1 Se la mediazione ha esito positivo, l’autorità competente abbandona la procedura penale dopo aver constatato l’avvenuta esecuzione dell’accordo.
2 Se la mediazione ha esito negativo, la procedura penale continuerà immediatamente il suo corso dopo la comunicazione del mediatore.
3 In caso di mediazione in fase di esecuzione di misure protettive e pene, l’esito della mediazione non avrà alcuna influenza su queste ultime.
Prove
Art. 15
Qualunque sia il risultato della mediazione, nessuno può prevalersi presso un’autorità penale, civile o amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante la mediazione.
Gratuità della procedura
Art. 16
La mediazione è gratuita. V.
Entrata in vigore
Art. 17
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 29.