Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del best... (8.3.2.4)
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    Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame

    8.3.2.4: DE conc. le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame - 10 luglio 2001 ispettori del bestiame (del 10 luglio 2001) IL CONSIGLIO DI STATO visto l’ art. 4 della Legge federale sulle epizoozie, del 1. Iuglio 1966; visto l’ art. 6, cpv. 4 della Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (Legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969;

    Indennità

    Art. 1

    Le prestazioni degli ispettori del bestiame nominati dall’ Ufficio del veterinario cantonale sono retribuite come segue: a) indennità annua fr. 100.-- b) tariffa oraria fr. 50.–/ ora [1] c) trasferte per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.

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    Art. 2

    federale sulle epizoozie hanno diritto ai seguenti rimborsi: - per mezza giornata fr. 100.-- - per una giornata intera fr. 190.-- Per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.

    Presentazione dei conti

    Art. 3

    I conti devono essere presentati mensilmente all’ Ufficio del veterinario cantonale, al più tardi entro la prima quindicina del mese successivo.

    Entrata in vigore

    Art. 4

    Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. luglio 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 202.

    [1]

    Lett. modificata dal DE 5.11.2002; in vigore dal 1.11.2002 - BU 2002, 391.

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