Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) (811.100)
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    Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)

    Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : TITOLO I Generalità

    Ragione sociale,

    personalità giuridica, sede

    Art. 1

    Sotto la denominazione “EOC” è istituita una azienda cantonale, indipendente dall’Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.

    Scopi

    Art. 2

    1 L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
    2 L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.

    Missione e mandati di prestazioni

    Art. 3

    1 La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
    2 Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.

    Ospedali pubblici

    Art. 4

    L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.

    Assistenza sanitaria

    Art. 5

    Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente: a) b) c)

    Patrimonio

    Art. 6

    1 Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
    2 Lo Stato ne garantisce gli impegni.

    Esenzione fiscale

    Art. 7

    L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.

    Rapporti di lavoro

    Art. 8

    1 I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
    2 Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 1 TITOLO II Organizzazione Capitolo I Organi

    Organi

    Art. 9

    Gli organi dell’EOC sono: a) b) c) A. Il Consiglio di amministrazione

    Composizione

    Art. 10

    1 Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.
    2 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.

    Incompatibilità

    Art. 11

    Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione: a) b) c) d) e) 2

    Collisione d’interesse

    Art. 12

    Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

    Nomina e durata

    Art. 13

    1 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
    2 Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte. Art. 14 ... 3

    Competenze

    decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.

    Compiti generali

    Art. 16

    Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d)

    1

    Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.

    2

    Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.

    3

    Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.

    Compiti amministrativi

    Art. 17

    Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c)

    Compiti finanziari

    Art. 18

    Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d) e) f)

    Convocazione e sedute

    Art. 19

    1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
    2 Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.
    3 Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
    4 In caso di parità decide il voto del Presidente.
    5 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

    Responsabilità

    Art. 20

    In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo. B. La Direzione generale

    Compiti

    Art. 21

    1 La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
    2 Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
    3 Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
    4 La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti. C. La direzione locale

    Compiti

    Art. 22

    1 La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
    2 La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
    3 La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale. Capitolo II Revisione dei conti Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che: Autorità superiori

    Autorità

    Art. 24

    Le autorità superiori dell’EOC sono: a) b)

    Competenze del Gran Consiglio

    Art. 25

    Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) b)
    4 c)

    Competenze del Consiglio di Stato

    - Generali

    Art. 26

    Il Consiglio di Stato: a) b)

    Competenze finanziarie

    Art. 27

    Il Consiglio di Stato: a) b) c)

    Competenze di nomina

    Art. 28

    Il Consiglio di Stato: a) b) c) TITOLO IIIA 5 Rimedi di diritto

    Autorità di ricorso

    Art. 28a 6 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IV Finanziamento

    Principi

    Art. 29

    7
    1 Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’art. 66c della LCAMal, è assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.
    2 Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee. Art. 30 ...
    8 TITOLO V Disposizioni finali

    Abrogazione

    Art. 31

    La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre

    4

    Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

    5

    Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

    6

    Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

    7

    Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

    8

    Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
    1983, il Decreto legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati. Art. 32 ...
    9

    Entrata in vigore

    Art. 33

    1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
    2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 10 Pubblicata nel BU 2001 , 33 e 50.

    9

    Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001,

    33.

    10

    Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.
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