Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (914.400)
Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (914.400)
Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie
Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) (del 3 giugno 1969) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Scopo Lo Stato tutela la salute del bestiame e promuove i provvedimenti atti a prevenire e a Autorità e organi competenti
1. Dipartimento Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e
2. Veterinario cantonale a) Competenze
1 Il Veterinario cantonale, salvo disposizione contraria della presente legge, è l’Autorità
2 Oltre alla direzione della lotta contro tutte le malattie animali secondo la legislazione federale e la sulle casse d’assicurazione del bestiame; sulle condotte veterinarie; sugli aspetti sanitari del servizio di monta e della fecondazione artificiale; sulla protezione degli animali; sui servizi di sanità del bestiame.
3 Il veterinario cantonale dipende amministrativamente dal Dipartimento competente. b) Collaborazione Nell’esecuzione dei provvedimenti a lui conferiti, il veterinario cantonale può chiedere la dei Municipi; dei veterinari ufficiali; degli ispettori del bestiame; degli ispettori delle carni; degli ispettori degli apiari; degli ispettori delle derrate alimentari; del personale dei macelli pubblici; degli ispettori per la protezione degli animali.
3. Ispettori del bestiame e affossatori; ispettori delle carni e ispettori degli apiari a) Nomine
1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni: gli ispettori del bestiame e i loro supplenti; gli ispettori delle carni e i loro supplenti; gli ispettori degli apiari e i loro supplenti.
2 Esso ne stabilisce i circondari.
3 Gli ispettori del bestiame svolgono anche le mansioni di affossatori delle carcasse secondo la
4 Agli effetti della nomina il Consiglio di Stato interpella i Comuni interessati.
5 Nella nomina è data la preferenza alle persone che conoscono i problemi relativi all’agricoltura, e b) Retribuzione
1 Il Cantone versa a ogni ispettore del bestiame un’indennità da fr. 50.-- a fr. 100.--
2 All’ispettore del bestiame e all’ispettore degli apiari spetta la quota parte del provento dei certificati
3 Agli ispettori delle carni che non siano già funzionari stipendiati di un macello pubblico spetta la
4 I veterinari, gli ispettori del bestiame, delle carni o degli apiari che svolgono attività particolari per
4. Municipi
1 I Municipi vigilano sull’osservanza della legislazione sulle epizoozie o dei provvedimenti
2 Essi prendono i provvedimenti di loro competenza stabiliti dall’ordinanza federale.
3 In particolare: assistono il veterinario cantonale, od ufficiale; vigilano sull’igiene del suolo, dell’abitato, delle stalle, delle acque, per quanto ha riferimento alla polizia epizootica; mettono a disposizione persone e materiale qualora ciò fosse necessario, per ogni misura che fosse imposta dalla legislazione o richiesta dall’Autorità.
5. Veterinari ufficiali Il Consiglio di Stato designa i veterinari ufficiali secondo l’art. 3 della legge federale e Indennità per perdita di animali a) Generalità Oltre ai casi fissati dall’art. 32 della legge federale, il Cantone versa al proprietario una per la perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti per una delle epizoozie menzionate all’art. 1, capoverso 1, numeri da 11 a 17 della legge federale; per la perdita di animali che devono essere macellati o distrutti per ordine dell’Autorità a seguito di rickettsiosi dei bovini, degli ovini e dei caprini, salmonellosi dei bovini e leptospirosi dei suini. b) Percentuale e calcolo
1 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la percentuale d’indennità nei limiti
2 Il valore di stima è calcolato conformemente alle direttive dell’Ufficio veterinario federale. Spese di lotta a) Assunzione da parte dello Stato
1 Lo Stato assume interamente le spese dei provvedimenti ordinati dall’Autorità per la la peste bovina; la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini; l’afta epizootica; la tubercolosi; la brucellosi; la morva; la rabbia, escluse le spese di vaccinazione; la peste suina africana da virus; l’acariosi delle api; la peste americana delle api;
2 Lo Stato assume, inoltre, le spese per l’analisi batteriologica delle carni. b) Sussidi
1 Lo Stato sussidia nella misura del 40% le spese per la prevenzione: del carbonchio ematico; del carbonchio sintomatico; della peste suina classica da virus; della rabbia, esclusa la vaccinazione dei cani e dei gatti; dell’agalassia contagiosa delle pecore e delle capre; del colera aviare; della peste e della pseudopeste aviarie; della mixomatosi dei conigli; delle rickettsiosi bovina, ovina e caprina (art. 54 dell’ordinanza federale); delle leptospirosi bovina e suina (art. 55 dell’ordinanza federale); della salmonellosi dei bovini.
2 In uguale percentuale è sussidiata la costruzione di vasche per bagni contro la rogna delle pecore. Esclusione o limitazione dell’obbligo di indennità e dei sussidi Le indennità e i sussidi possono essere esclusi o limitati, in ogni caso, in applicazione Medicinali Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o
... 1 Fiere e mercati
1 Per la tenuta di fiere e di mercati di bestiame è necessario il permesso del
2 Il permesso è dato al Comune. Il Municipio prende i provvedimenti d’organizzazione; esso può Commercio del bestiame Il Consiglio di Stato fissa le prescrizioni per la vigilanza di polizia epizootica nel Alpeggio; svernamento e transumanza degli ovini Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia epizootica per l’alpeggio, Tasse
1 Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse: per il commercio del bestiame; dei certificati di trasloco, d’ispezione delle carni e dei relativi certificati come pure delle bollette di scorta.
2 Il Consiglio di Stato fissa la quota parte spettante allo Stato sulle tasse e i certificati di cui alla Reclami Contro l’operato dei funzionari di cui all’art. 5 o dei veterinari ufficiali può essere Ricorsi
2
1
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
1 Art. abrogati dalla L 8.3.1995; in vigore dal 1.6.1995 - BU 1995, 231.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU
1997, 216.
Delitti e contravvenzioni; procedura
1 I delitti e le contravvenzioni previsti dall’art. 47 della legge federale sono perseguiti e
2 Le contravvenzioni previste dall’art. 48 della legge federale sono perseguite e giudicate dal
3 Chi contravviene alle norme della presente legge o alle relative norme d’applicazione, quando non
4 Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalla legge del 20
3 Norma transitoria Il saldo del Fondo epizoozie attualmente risultante nei conti dello Stato va iscritto nel Norma abrogativa Sono abrogati: la Legge del 19 aprile 1960 sulla lotta contro le epizoozie; la Legge dell’8 luglio 1957 concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini; il Decreto legislativo del 6 marzo 1944 concernente la tassa di licenza professionale di macellaio e salumiere; il Decreto legislativo del 16 settembre 1938 sull’assicurazione obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla marciaia, e ogni norma legislativa ed esecutiva contraria o incompatibile con la presente legge. Approvazione ed entrata in vigore
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del
4 , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 5
1970 , 14.
3 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU
2004, 389.
4 Approvazione federale: 12 gennaio 1970.
5 Entrata in vigore: 1.1.1970 - BU 1970, 9.