Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell’amb... (701.610)
Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell’amb... (701.610)
Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell’ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti
Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti (RsDT) del 27 febbraio 2007 (stato 28 ottobre 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e il relativo regolamento del 20 dicembre 2011; vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento del 9 dicembre 1992; vista la legge sulle strade del 23 marzo 1983; vista la legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 17 settembre 2007 (LALSN); vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord), 1 decreta: Capitolo primo Ambito pianificatorio
Piano cantonale con autorizzazione a costruire Art. 1 2 1 La Divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST): a) il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire; b) un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la dell’Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati; c) la procedura per il suo finanziamento; d) i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende sugli stessi; e) l’incarto di pubblicazione e richiede l’autorizzazione alla pubblicazione del piano.
2 I Servizi generali (in seguito SG) verificano i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il piano e trasmettono al Dipartimento del territorio (in seguito DT) la relativa proposta di decisione.
3 Il DT autorizza la pubblicazione del piano, che è curata dai SG, tramite la Sezione amministrativa immobiliare (in seguito SAI).
4 I SG conducono l’istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione del Consiglio di Stato sull’approvazione del piano, sulle opposizioni e richieste di modifica dei piani. Art. 2 ... 3 Capitolo secondo Ambito edilizio
Principio
Art. 3 L’Ufficio domande di costruzione (in seguito UDC) cura l’allestimento degli avvisi cantonali alle domande di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale (in seguito LE).
Modalità di intervento Art. 4 L’UDC deve in particolare: a) la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia e federale;
1 Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica:
BU 2011, 648.
2 Art. reintrodotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU
2011, 648.
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Art. abrogato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2008,
149.
b) dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del Servizio interessato, possibili che si dovessero riscontrare in tale ambito; c) nullo ogni preavviso sprovvisto di una sufficiente base legale; d) la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali. Capitolo terzo Ambito stradale
Strade cantonali Art. 5 1 Il DT: a) la pubblicazione del progetto stradale ai sensi della legge sulle strade del 23 marzo (in seguito Lstr); b) al Consiglio di Stato la decisione sul progetto stradale.
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2 La Divisione delle costruzioni (in seguito DC): a) il progetto stradale; b) la procedura tendente al suo finanziamento; c) i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende sugli stessi; d) l’incarto di pubblicazione.
3 I SG: a) i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il progetto stradale e trasmettono al la relativa proposta di decisione; b) tramite la SAI, la pubblicazione del progetto per conto del DT; c) l’istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT proposta di decisione sul progetto stradale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle di modificazione dei piani. 5
Strade comunali Art. 6 La DC, sentiti i servizi competenti (ai quali può imporre termini e scadenze), rende gli avvisi cantonali relativi ai progetti stradali comunali ed esercita la facoltà d’opposizione. Si applica per analogia l’art. 4. Capitolo quarto Ambito di procedure coordinate
Competenze
Art. 7 Nell’ambito di procedure coordinate ai sensi della Lcoord sono stabilite le seguenti competenze: a) è l’istanza cantonale ai sensi dell’art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella LE; b) è l’istanza cantonale ai sensi dell’art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella Lstr.; c) dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del di Stato nei casi di cui all’art. 10 Lcoord. 6
Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze Art. 8 L’Ufficio giuridico (UG) allestisce per il DT le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’art. Capitolo quinto Disposizioni varie
Coordinamento preventivo Art. 9 Tutti i Servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale devono, già nella fase preliminare, informare la SST sui singoli progetti che intendono realizzare.
Rappresentanza
4 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.
5 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU
2007, 619.
6 Lett. modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.
Art. 10 1 ...
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2 L’UDC rappresenta lo Stato presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente alla gestione domande di costruzione la legislazione edilizia cantonale e federale, nonché in tutte le procedure relative agli interventi previsti dagli art. 3 e 7.
3 La SAI rappresenta lo Stato presso tutte le autorità decisionali, amministrative o giudiziarie, nelle procedure di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione. 8
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 67.
7 Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2011,
648.
8 Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.