Regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione
Regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (RLPPS) (del 14 aprile 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Competenza
Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’emanazione del regolamento dipartimentale inerente la formazione e gli esami in ambito di prestazioni private di sicurezza e investigazione in applicazione dell’art. 31 lett. h) della legge.
Definizioni
Art. 2 1 Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per: a) di sicurezza : persona giuridica che offre o fornisce prestazioni di sicurezza che alla legge e al presente regolamento. b) di investigazione : persona giuridica che offre o fornisce servizi di investigazione che alla legge e al presente regolamento. c) di sicurezza indipendente : persona fisica che offre prestazioni di sicurezza ai sensi
2 cpv. 1 della legge in nome proprio e sotto la sua responsabilità, senza possibilità di personale. d) indipendente : persona fisica che offre servizi di investigazione ai sensi dell’art. 2
1 della legge in nome proprio e sotto la sua responsabilità, senza possibilità di assumere e) e circolazione stradale : ogni prestazione di sicurezza legata al traffico e alla che non rientri nella definizione di circolazione stradale di minima importanza del disciplinamento del traffico in ambito ferroviario. f) e controlli : prestazioni di sorveglianza e controllo, segnatamente controlli agli comprese le perquisizioni, sicurezza negli esercizi pubblici o in occasione di eventi e negli stabilimenti industriali, commerciali e su mezzi di trasporto pubblici, protezione di opere e strutture, ronde e controllo chiusure, prestazioni di di cani, antitaccheggio. g) : attività volta alla ricerca e alla raccolta di informazioni inerenti società, persone beni su incarico di privati. h) securizzati di persone, beni o valori : trasporti effettuati a titolo professionale di beni o valori tramite l’ausilio di veicoli blindati o securizzati e/o con scorta armata. i) di persone o beni : prestazioni di mantenimento d’ordine, intervento in seguito ad e protezione armata, o non armata, di beni o persone e prestazioni di conducenti di j) di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video : prestazioni di monitoraggio di beni, persone o valori, costante e non, effettuate mediante la gestione di audio e/o video o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di o suoni.