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    Legge sui sussidi cantonali (620.100)
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    CH - TI
    2 Nelle spese di investimento non sono computati gli interessi sui capitali mutuati e i pubblici tributi.
    3 Nelle spese di gestione corrente non sono computati gli ammortamenti eccedenti i tassi usuali del ramo, la rimunerazione dell’attività del destinatario, dei suoi organi e dei suoi membri e gli oneri finanziari derivanti da investimenti sussidiati.

    Progetti realizzati a tappe

    Art. 11a 7
    1 Per i progetti realizzati a tappe, il sussidio viene calcolato tenendo conto dell’importo globale della spesa.
    2 Rimangono riservati i casi particolari dove l’importo globale della spesa non può essere determinato immediatamente per tutte le tappe del progetto.

    Commisurazione del sussidio

    Art. 12

    1 L’ammontare del sussidio dev’essere commisurato in funzione: a) della possibilità di finanziamento del compito sussidiato tramite l’impegno dei mezzi propri ragionevolmente esigibili dal destinatario, tramite controprestazioni causali di terzi avvantaggiati dal suo adempimento e tramite sussidi di terzi enti pubblici o privati; b) della ponderazione degli interessi, federale, cantonale e locale, dei terzi avvantaggiati e del destinatario, all’adempimento del compito sussidiato.
    2 Se l’adempimento di un compito soddisfa i presupposti per la concessione di più sussidi cantonali, la spesa globale è ripartita tra i singoli interessi in causa e i sussidi sono concessi in proporzione alle corrispondenti quote; se tale ripartizione non è possibile oppure è irrazionale, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.

    Concessione del sussidio

    Art. 13

    1 Il sussidio viene concesso mediante decisione dell’istanza esecutiva competente.
    2 La decisione indica la base legale, la natura e l’importo del sussidio, l’oggetto e l’ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.
    3 Se il sussidio è ricorrente la decisione indica inoltre la durata del periodo sussidiato.
    4 L’istanza esecutiva competente può stabilire gli oneri e le condizioni necessari a garantire un’utilizzazione del sussidio conforme allo scopo della sua concessione.

    Versamento del sussidio

    Art. 14

    1 Il versamento del sussidio è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall’istanza esecutiva competente e dall’istanza preposta al collaudo tecnico.
    2 L’istanza esecutiva competente può autorizzare il versamento di acconti nei limiti di credito stanziati dal preventivo del Cantone e in funzione dello stadio di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80% dell’importo del sussidio concesso; in casi particolari, segnatamente in mancanza di mezzi propri da parte del destinatario, l’acconto può raggiungere il
    90% del sussidio concesso.
    3 Il versamento del sussidio può essere sospeso a titolo cautelare nelle procedure successive alla decisione di concessione.

    Controllo dell’esecuzione dal compito

    Art. 14a 8
    1 L’autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.
    2 Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali:

    7

    Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

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    Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

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    a) se altre istanze, ed in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti, oppure b) se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità.

    Modifica di progetti

    Art. 14b
    9 Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o che comportano spese supplementari soltanto con l’accordo dell’istanza competente.

    Riduzione del sussidio

    Art. 15

    1 Il sussidio viene ridotto nei seguenti casi: a) quando le spese effettive risultano inferiori a quelle considerate nella decisione di concessione del sussidio; b) quando l’ammontare delle altre fonti di finanziamento è superiore a quello considerato nella commisurazione del sussidio.
    2 Se i motivi di riduzione di cui al capoverso precedente non influenzano fattori determinanti della decisione iniziale, la riduzione non viene effettuata.
    3 Se i versamenti già effettuati superano l’importo del sussidio ridotto, l’eccedenza deve essere restituita.

    Revoca della decisione di concessione del sussidio

    Art. 16

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