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    Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Canto... (343.300)
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    2 Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può domanda specifica della Conferenza o di un cantone concordatario. I rapporti sono confidenziali; la confidenzialità può essere soppressa di comune accordo tra la Conferenza ed il Comitato, segnatamente per delle ragioni scientifiche. La protezione della personalità deve essere sempre garantita.
    3 Il Comitato e ciascuno dei suoi membri hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone minorenni detenute. Capitolo VII Disposizioni finali

    Competenze

    Cantonali riservate

    Art. 42

    Conformemente alle disposizioni costituzionali, ciascun cantone concordatario è competente per: – – –

    Contenzioso concordatario

    Art. 43

    Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

    Controllo parlamentare

    Art. 44

    1 È istituito il controllo parlamentare coordinato conformemente all’art. 15 della Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nel contesto dell’elaborazione, della ratifica, dell’esecuzione della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl).
    2 La Commissione è composta di tre membri per cantone designati dal rispettivo Parlamento cantonale.
    3 L’art. 15 CoParl indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.

    Entrata in vigore

    Art. 45

    1 Il concordato entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari.
    2 Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza.
    3 La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli istituti siano eseguiti con celerità.

    Adesione parziale o ulteriore

    Art. 46

    L’adesione parziale o ulteriore di altri cantoni al concordato è aperta ad ogni cantone svizzero che lo desidera e che aderisce al concordato. La domanda di adesione è rivolta alla Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.

    Diritto transitorio

    Art. 47

    1 L’esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e delle misure di collocamento in istituto chiuso in corso al momento dell’entrata in vigore del presente concordato resta di competenza delle autorità di esecuzione, che decideranno circa il trasferimento o no negli istituti concordatari disponibili.
    2 Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

    Convenzioni contrarie

    Art. 48

    I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al presente concordato.

    Disdetta

    Art. 49

    1 Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
    2 La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal Governo cantonale alla persona che Pubblicato nel BU 2006 , 387; BU 2007 , 99 e BU 2017 , 299. DL di approvazione del 21.3.2006 - BU 2006 , 386 e BU 2017 , 298.
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