2 Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può domanda specifica della Conferenza o di un cantone concordatario. I rapporti sono confidenziali; la confidenzialità può essere soppressa di comune accordo tra la Conferenza ed il Comitato, segnatamente per delle ragioni scientifiche. La protezione della personalità deve essere sempre garantita.
3 Il Comitato e ciascuno dei suoi membri hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone minorenni detenute. Capitolo VII Disposizioni finali
Competenze
Cantonali riservate
Art. 42
Conformemente alle disposizioni costituzionali, ciascun cantone concordatario è competente per: – – –
Contenzioso concordatario
Art. 43
Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.
Controllo parlamentare
Art. 44
1 È istituito il controllo parlamentare coordinato conformemente all’art. 15 della Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nel contesto dell’elaborazione, della ratifica, dell’esecuzione della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl).
2 La Commissione è composta di tre membri per cantone designati dal rispettivo Parlamento cantonale.
3 L’art. 15 CoParl indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.
Entrata in vigore
Art. 45
1 Il concordato entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari.
2 Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza.
3 La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli istituti siano eseguiti con celerità.
Adesione parziale o ulteriore
Art. 46
L’adesione parziale o ulteriore di altri cantoni al concordato è aperta ad ogni cantone svizzero che lo desidera e che aderisce al concordato. La domanda di adesione è rivolta alla Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.
Diritto transitorio
Art. 47
1 L’esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e delle misure di collocamento in istituto chiuso in corso al momento dell’entrata in vigore del presente concordato resta di competenza delle autorità di esecuzione, che decideranno circa il trasferimento o no negli istituti concordatari disponibili.
2 Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.
Convenzioni contrarie
Art. 48
I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al presente concordato.
Disdetta
Art. 49
1 Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
2 La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal Governo cantonale alla persona che Pubblicato nel BU 2006 , 387; BU 2007 , 99 e BU 2017 , 299. DL di approvazione del 21.3.2006 - BU 2006 , 386 e BU 2017 , 298.