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    Regolamento della legge per le famiglie (874.110)
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    25 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
    26 Lett. introdotta dal R 13.7.2011; in vigore dal 15.7.2011 - BU 2011, 440.
    2. Arredamento e materiale Art. 10
    27 Il nido dell’infanzia deve disporre dell’attrezzatura necessaria all’accoglimento dei bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti, igiene personale), così come di materiale ludico e pedagogico adeguato ai bisogni dei bambini delle diverse fasce di età.
    3. Sicurezza e incendio Art. 11 1 Il nido dell’infanzia deve essere in possesso di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia e disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI).
    2 Le installazioni elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore e con obbligo di installare prese salva-vita. È necessario disporre delle protezioni per le porte e le finestre, che devono pure essere dotate di vetri di sicurezza.
    3 Il nido dell’infanzia deve disporre di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza.
    4. Salute e igiene Art. 12 Il nido dell’infanzia deve assicurare il rispetto delle seguenti regole: a) igieniche dei locali e del materiale secondo le leggi vigenti; b) delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari; c) della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico; d) specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili; e) in caso di epidemie; f) di farmacia di pronto soccorso.

    5. Direttore

    Art. 13 1 Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 15 OAMin e al beneficio di una formazione terziaria in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia. Egli deve disporre di un’esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell’infanzia. Le formazioni conseguite all’estero devono essere parificate.
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    3 In considerazione di situazioni particolari e per i micro-nidi, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1. 29

    6. Personale

    a) Requisiti di base e orario di presenza Art. 14 1 Tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta e idoneo ai sensi dell’art. 15 OAMin. 30
    2 Di regola, il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore quotidiane. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 devono essere sempre presenti almeno due persone, di cui, di regola, almeno una formata. Prima e dopo gli orari summenzionati e in presenza di un numero inferiore a 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola, formata. In caso di emergenza deve sempre essere immediatamente raggiungibile una seconda persona dell’équipe educativa.
    b) Numero Art. 15 1 Il rapporto numerico personale educativo presente/bambini deve essere di (totale arrotondato per eccesso al prossimo numero intero): – bambini da 0 a 12 mesi; – bambini dai 13 ai 24 mesi; – bambini dai 2 ai 3 anni;
    27 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
    28 Cpv. abrogato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

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