1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
10 Pubblicata nel BU 2010 , 311. Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
7 Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
8 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
9
Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
10 Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.
Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell’articolo 375 bis e dell’articolo 375 ter capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del
20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.