Vorherige Seite
    Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (572.100)
    Nächste Seite
    CH - TI

    Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

    Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (del 10 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a :

    Scopo e oggetto della legge

    Art. 1

    La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

    Autorità competente

    Art. 2

    Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

    Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

    Art. 3

    1 Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al
    1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.
    2 Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

    Depositi di esplosivi

    Art. 4

    Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

    Tasse

    Art. 5

    Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

    Sanzioni

    Art. 6

    1 I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.
    2 Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

    Autorità di ricorso

    Art. 7

    1
    1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
    2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
    3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
    1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

    Abrogazione

    Art. 8

    È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

    Entrata in vigore

    Art. 9

    Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2010 , 611.
    2 Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren